CODICE DEONTOLOGICO

CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI

Roma 17 dicembre 2006

PREMESSE

Riteniamo importante ed indispensabile illustrare le premesse che hanno

motivato le scelte fatte nella stesura del nuovo Codice Deontologico.

La professione veterinaria, pur nel rispetto dei principi e dei compiti che le sono

propri, sta cambiando ed è necessaria una evoluzione coerente con le modificazioni del

contesto socio-culturale in cui si espleta.

La sorgente degli indirizzi comportamentali a cui il medico veterinario deve

ispirare e conformare la sua condotta professionale va ricercata proprio nel mutamento

della sensibilità sociale e nella nuova concezione del rapporto uomo/animale.

Il Codice Deontologico si pone in proposito come guida adeguandosi, con

proiezioni future, al contesto attuale per assicurare coerenza ai doveri eticoprofessionali

in esso codificati.

Da sempre nella veterinaria gli interessi della categoria si coniugano con quelli

della collettività, in risposta a mutue esigenze sanitarie in primo luogo, ma anche etiche

e giuridiche, nell’ambito della salvaguardia e del benessere degli animali.

Modificare il Codice Deontologico veterinario significa entrare nei significati

più profondi della professione, coglierne con sensibilità ogni esigenza di rinnovamento

e statuendola con determinazione e coraggio, cercando di evitare conformismi o

tentazioni corporative.

Le norme deontologiche in passato riguardavano più che altro il comportamento

del medico veterinario verso i colleghi, attualmente il comportamento deontologico

deve avere riguardo anche del cliente e del paziente.

Prima di procedere alla stesura dell’articolato abbiamo fatto un “brainstorming”

su quello che avrebbe dovuto essere il nuovo Codice Deontologico sulle motivazioni, le

caratteristiche e le finalità.

L’opera di modifica del Codice Deontologico veterinario si è svolta quindi

attraverso una prima fase di analisi del contenuto normativo, intesa come occasione di

verifica e riflessione sullo stesso, seguita dalla necessaria revisione di principi e

precetti..

In questa fase sono state considerate le indicazioni pervenute dagli Ordini

provinciali sollecitati a manifestare le loro necessità di modifica ed integrazione del

vecchio Codice.

E’ stata quindi predisposta una bozza che è stata sottoposta al vaglio degli Ordini

provinciali ed anche ad altre componenti interne ed esterne alla professione.

Nella stesura definitiva sono state recepite le osservazioni, le modifiche e le

integrazioni proposte e considerate utili e costruttive nonché compatibili con

l’impostazione, sia dagli Ordini provinciali sia da Istituzioni, Associazioni, Sindacati,

Enti, Università ed Autorità che sono stati coinvolti.

* * * * * *

Principi generali di modifica

Ispirare il Codice Deontologico ai valori della bioetica

Evitare la citazione e la ripetizione di norme aventi forza di Legge in quanto

pleonastiche, anche al fine di evitare un continuo aggiornamento del Codice

Deontologico a seguito delle variazioni delle norme stesse

Evocare principi generali e non adempimenti giuridici precisi e dettagliati

Richiamare i doveri del medico veterinario nell’esercizio della professione

Definire prestigio e decoro della professione,e garantirne la credibilità

Ribadire le condizioni per l’esercizio della professione veterinaria

Sostenere e promuovere il benessere animale

Sottolineare la responsabilità professionale, il consenso informato e le Buone

Pratiche Veterinarie con assicurazione di impegno e mezzi

Integrare le modifiche imposte dalla legge Bersani e dall’Autorità Garante su

onorari e pubblicità

Richiamare il dovere di aggiornamento e la educazione medica continua

Normare il rapporto tra medici veterinari

Recepire il trend dell’Europa: libera scelta del professionista da parte dell’utente,

diritto ad una qualificata prestazione e a una esaustiva informazione

* * * * * *

Alcuni articoli sono stati scritti in modo breve e sintetico perché inserire dettagli

avrebbe appesantito la norma senza renderla totalmente esaustiva.

Ritenendo importante comunque proporre alcuni approfondimenti per facilitarne

l’interpretazione, per alcuni articoli sono state predisposte delle note in calce.

Il Codice Deontologico deve essere uno strumento vivo e dinamico, passibile di

miglioramenti e adeguamenti nel tempo per adattare la professione all’evoluzione del

contesto sociale in cui opera la categoria. Deve essere la linea guida e il riferimento del

nostro comportamento professionale.

CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

DEONTOLOGICO

Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività

professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica

In particolare, dedica la sua opera:

- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui

vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri

prodotti di origine animale;

- alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro

benessere;

alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;

- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai

principi di tutele delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile

con l’uomo;

- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed

esotici;

- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri

senzienti;

- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione

per un corretto rapporto uomo-animale;

- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad

alla valutazione dei rischi connessi.

Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi e delle

regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi

nell'esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non

esime dalla responsabilità disciplinare.

Art. 3 Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i

Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti

degli utenti.

Art. 4 Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di

infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme

deontologiche.

Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto

della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze,

soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Art. 5 Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende

dalla inosservanza o dall’ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta,

anche se omissiva.

Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.

Art. 6 Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari

Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico

Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in

cui viene svolta l’attività.

Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio

dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla

conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 7 – Applicabilità – Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno

rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino

iscritti all’elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini

degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l’iscrizione

all’Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.

Art. 8 – Inosservanza – L'inosservanza o l’ignoranza dei precetti, degli obblighi

e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o

mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro

professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi..

DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

Art. 9 – Comportamento secondo scienza e coscienza – L’esercizio della

professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza1.

Art. 10 Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve

ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Art. 11 Doveri di lealtà e correttezza – Il Medico Veterinario deve svolgere la

propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Art. 12 Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività

professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria

indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o

condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia

politica e sesso.

Art. 13 Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e

fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e

su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto

professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.

Art. 14 Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve

adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a

denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non

1 Tale comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che il

Medico Veterinario assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo ed

individuale e le personali convinzioni morali.

Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità

professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e

prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato.

conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal

proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a

quella del decoro professionale.

Art. 15 Dovere di competenza – Il Medico Veterinario non deve accettare

incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

Art. 16 Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico

Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale,

conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei

quali è svolta l’attività.

Art. 17 Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del

Medico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività

professionale, secondo correttezza e verità.

Art. 18 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di

urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura

delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo

attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Art. 19 – Dovere di informativa sul benessere – E’ dovere del Medico

Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.

Art. 20 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della

professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli

provenienti da alimenti di origine animale e da animali.

RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI

Art. 21 Rapporto fra Colleghi – Il Medico Veterinario deve mantenere sempre

nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento

e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto,

occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative

di conciliazione.

Art. 22 Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto

a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle

finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza,

trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di

esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva

comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.

L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste

modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.

Art. 23 Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario

titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato

compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo

deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.

I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale

contrattuale.

Art. 24 Rapporti con i tirocinanti – Il Medico Veterinario è tenuto verso i

tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di

consentire un’adeguata formazione.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 25 Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e

sulla assunzione della responsabilità professionale.

Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.

Art. 26 Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di

salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile

nell’osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato

nella pratica veterinaria.

Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi

inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti

o affetti da nullità.

Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli

elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla

realizzazione di una operazione illecita.

Art. 27 Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi

dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto

d’interessi2.

Art. 28 Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità

contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o

negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse

procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.

Art. 29 Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica

veterinaria3 – Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità

2 Si verifica un conflitto di interessi quando il Medico Veterinario si trova in una condizione nella

quale il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante un interesse

primario – la salute del paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della

prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, gli interessi del cliente ecc – è

comprovatamente alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di

qualunque natura.

Il conflitto d’interesse non è un comportamento, ma è una condizione e proprio per questo diviene

moralmente riprovevole soltanto quando provoca comportamenti riprovevoli.

3 E’ necessario esplicitare la differenza tra consenso informato in medicina umana e veterinaria.

Per consenso informato si intende l’affermazione dell’autonomia individuale ( in atto o potenziale)

del paziente nelle pratiche mediche. Questa definizione può valere solo per coloro che ne

posseggono le caratteristiche indispensabili cioè l’uomo e non gli animali.

Nel testo si parla di consenso informato nella pratica veterinaria a ragione del fatto che il termine

è entrato in uso e che nella sua estrinsecazione pratica comporta il trattare lo stesso genere di

argomentazione della medicina umana (diagnosi, terapia ecc.) senza per questo pensare di

attribuire al paziente le stesse caratteristiche di autonomia tipiche dell'essere umano.

Nell'ambito dell'espletazione del consenso informato il medico veterinario può fare riferimento al

sistema di controllo della qualità e alle buone pratiche veterinarie che applica nella propria

struttura.

contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e

delle soluzioni terapeutiche. Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei

differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili

conseguenze delle scelte possibili. Il Medico Veterinario nell'informare il cliente

dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la

massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere

soddisfatta.

Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del

cittadino in tema di prevenzione.

Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di

sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento

professionale.

È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del

compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati

stati di malessere dell’animale paziente.

Art. 30 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non

convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico

veterinario.

Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e

nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,

acquisito il consenso del cliente debitamente informato.

Art. 31 Consegna di documenti – Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a

rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione

clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia

formale richiesta e comunque al termine della prestazione.

Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il

consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini

contabili e di archivio storico4.

Art. 32 Richiesta di pagamento – Il Medico Veterinario può richiedere al

cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario

nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell’incarico.

È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di

prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,.

Art. 33 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso – Il

Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento

delle proprie prestazioni professionali.

Art. 34 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare

al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un

preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è

necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale

paziente.

RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

Art. 35 Rapporti con la stampa – Nei rapporti con la stampa e con gli altri

mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e

misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le

pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all’argomento, e assumendosi

la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare

comunicazione all’Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da

lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.

4 Questo articolo rientra il quella nuova visione del rapporto Medico Veterinario - cliente che

trova le sue basi su un rapporto fiduciario ed allo stesso tempo trasparente e condiviso

abbandonando la visione paternalistica della medicina.

Art. 36 Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed

offensivi – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico

Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed

offensivi nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei

confronti degli utenti.

Art. 37 Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli

inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per

l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.

Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non

posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.

Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in

periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come

tale sanzionabile.

Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente

reso possibile un’attività irregolare.

Art. 38 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici – Il Medico Veterinario deve

ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà,

nel rispetto delle reciproche funzioni.

Art. 39 Arbitrato – Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di

arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.

A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o

irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia

in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti

di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.

In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro

nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico

ove ne venga richiesto.

In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza

che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso

delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Art. 40 Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi

con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in

contatto nell’esercizio della professione.

Art. 41 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la

tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono

garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici

Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento

della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali

dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di

appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non

essere conformi al Codice Deontologico.

Art. 42 – Cointeressenza – Il Medico veterinario svolge attività professionale a

prevalente apporto intellettuale5.

Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del

Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.

Art. 43 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo

degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei

suoi interventi.

CERTIFICAZIONI

Art. 44 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare

un certificato, deve attestare ciò che ha direttamente constatato.

5 La deontologia vieta di svolgere un’altra attività, se tale attività comporta una qualsiasi

limitazione od influenza l’indipendenza intellettuale del Medico veterinario nello svolgimento

dell’attività professionale.

Art. 45 Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena

responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello

stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.

ASSOCIAZIONE E SOCIETA’

Art. 46 – Associazione e Società – I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono

associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera

professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto

sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine

di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui

territorio si svolge prevalentemente l’attività professionale di competenza.

RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

Art. 47 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell'esercizio

della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti

degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia

delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine.

PUBBLICITA’6

Art. 48 – Pubblicità – Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità

informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le

specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché

l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.

6 La modifica di questa sezione e di quella successiva si è resa necessaria con l’approvazione della

Legge Bersani ed inoltre sono stati oggetto di specifico e costruttivo confronto con l’Autorità

Garante per la Concorrenza e il Mercato.

Tale concertazione si è resa necessaria anche a seguito dell’attività ispettiva svoltasi nello scorso

mese di maggio presso la Fnovi. Con la AGCM sono stati presi degli impegni che riguardano

l’abrogazione delle tariffe minime, la possibilità di fare pubblicità informativa su titoli e

La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui

rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.

E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.

ONORARI

Art. 49 – Onorari professionali – Il professionista determina con il cliente gli

onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice

costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano

l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti

copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in

funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.

specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, l'onorario e i costi complessivi

delle prestazioni che dovrebbero portare ad un a possibile definizione del procedimento.